Questa imposta è regolamentata dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e dal vigente Regolamento Comunale.
Presupposto dell'imposta:
“La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche[…] in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta[…]”.
Soggetto passivo:
E’ colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. E’ obbligato in solido colui che vende o produce la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Denuncia
Qualsiasi soggetto passivo che diffonde messaggi pubblicitari ed effettua pubbliche affissioni, deve prima presentare al Comune apposita comunicazione.
La comunicazione deve essere fatta anche in caso di variazione e cessazione.
Pagamento dell’imposta
Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità deve essere effettuata a mezzo C/C postale al concessionario (ICA srl) entro il 31 Gennaio (salvo diversa indicazione del Comune che può prorogare il termine del pagamento).
Il pagamento diritto pubbliche affissioni deve avvenire di volta in volta prima dell’affissione al concessionario.