DATO ATTO che l’Amministrazione comunale di Lastebasse ha richiesto la parziale declassificazione della strada silvopastorale denominata “Boscoscuro” ai sensi della L.R. 31 marzo 1992, n. 14, da adibire a pubblico transito;
VISTA la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Alto Astico e Posina n. 19 del 11 aprile 2012 avente ad oggetto: “Lr. 31.03.1992, n. 14 e s.m. – art. 3 – Declassificazione parziale della strada silvopastorale “Boscoscuro” in Comune di Lastebasse RITORNO DELIBERATIVO”, con la quale è stato declassificato il tratto di strada compreso tra la S.P. 64 e la malga Costa dall’elenco delle strade classificate silvopastorali ai sensi della L.R. 14/1992;
POSTO che il tratto di strada compreso tra la S.P. 64 e la malga Costa è classificabile quale strada vicinale di uso pubblico considerata la proprietà privata dell’area di sedime e l’uso collettivo indeterminato in quanto unica via d’accesso alle diverse proprietà immobiliari private (terreni e fabbricati) e quale via di accesso alle terre collettive di uso civico localizzate in località “restelletto – canai”;
RILEVATO che il tratto di strada in oggetto:
- è connotato da una ridotta larghezza del piano viario di circa 3,00 mt.;
- ha una pavimentazione stradale costituita da inerte stabilizzato. Solo nei tratti più ripidi la pavimentazione è costituita da manto di cemento;
- non è dotato di segnaletica ne verticale ne orizzontale;
- è in parte ricompreso nell’area di vigenza del Piano d’Area Altopiano Tonezza – Fiorentini di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica;
- è compreso tra la strada silvopastorale denominata “Boscoscuro e la S.P. 64 “dei Fiorentini”;
RITENUTO, al fine di tutelare la sicurezza per gli utenti, la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del patrimonio stradale, di limitare la percorribilità sulla strada ai soli mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali, dei mezzi dei residenti di Lastebasse quali titolari del diritto di uso civico sul patrimonio silvopastorale comunale e dei mezzi degli aventi diritto di transito sulla strada silvopastorale denominata “Boscoscuro”.
PRECISATO che i mezzi dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Lastebasse riportante gli estremi di identificazione del veicolo, ad eccezione dei veicoli già dotati di contrassegno per il transito sulla strada silvopastorale denominata “Boscoscuro”;
VISTI gli artt. 2, 5, 6, 14, 37, 38, 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e artt. 83 comma 3 e 116 comma 1, lett. a) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.S. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del Decreto dei Sindaci di Lastebasse, Pedemonte e Valdastico prot. 1564 del 10/04/2012;
ORDINA
per i motivi in preambolo esplicitati, l’istituzione del divieto di transito dei veicoli a motore nel tratto di strada compresa tra la S.P. 64 “Dei Fiorentini” ed il bivio per l’accesso agli stabili di Malga Costa nonché inizio della strada silvopastorale denominata “Boscoscuro”, fatta eccezione dei mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, nonché dei mezzi di chi debba transitare per motivi professionali, dei mezzi dei residenti di Lastebasse quali titolari del diritto di uso civico sul patrimonio silvopastorale comunale e dei mezzi degli aventi diritto di transito sulla strada silvopastorale denominata “Boscoscuro”.
I mezzi circolanti su tale tratto di strada devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Lastebasse riportante gli estremi di identificazione del veicolo, ad eccezione dei veicoli già dotati di contrassegno per il transito sulla strada silvopastorale denominata “Boscoscuro” per i quali la circolazione è consentita liberamente.
DISPONE
- che la segnaletica relativa al presente atto e necessaria per la sua attuazione, sia installata a cura del Comune di Lastebasse.
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della segnaletica prevista.
- è fatto d’obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 285/92.
La trasmissione di copia della presente:
- al Corpo Forestale dello Stato Comando di Arsiero (VI) – fax 0445 740246;
- ai Carabinieri Comando stazione di Valdastico – fax 0445 745004;
- alla Provincia di Vicenza – Servizio Polizia provinciale – fax 0444 908396;
- al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino – fax 0445 690120;
L‘affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Lastebasse (VI), lì 2 agosto 2012
F.to Geom. Alessandro Fiorentini
Pagina aggiornata il 11/09/2023